IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di'  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alla valutazione e alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1,  della  citata  direttiva
2007/60/CE, il quale prevede che  «Sulla  base  delle  mappe  di  cui
all'art. 6, gli Stati  membri  stabiliscono  piani  di  gestione  del
rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico  o
unita' di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le
zone individuate nell'art. 5, paragrafo  1,  e  le  zone  contemplate
dall'art. 13, paragrafo 1, lettera h), conformemente  alle  modalita'
descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; 
  Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il
quale prevede che «Il piano o i piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati,  compresi  gli
elementi che figurano  nella  parte  B  dell'allegato,  entro  il  22
dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare  la  Parte  terza,  recante
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta  alla  desertificazione
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 57, comma I, lettera a), n. 2, dei decreto legislativo
n. 152 del 2006,  il  quale  prevede  che  i  Piani  di  bacino  sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   sentita   la
Conferenza Stato-regioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  28
dicembre  2015,  n.  221,  che  istituisce   in   ciascun   distretto
idrografico in cui o ripartito  il  territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'art.  64   del   medesimo   decreto,   l'Autorita'   di   bacino
distrettuale; 
  Visto, altresi', l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai
sensi  del  quale  alla  lettera  a)  e'  individuato  il   distretto
idrografico delle Alpi orientali; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51,  comma  2,  della  citata
legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano  di  gestione  del
rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva  2007/60/CE
e' considerato «stralcio del piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65», 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale»; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006,  relativi  ai  piani  stralcio  per  la  tutela   dal   rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione  ed  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti
atti adottati in attuazione della parte  III  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»,
nonche' l'art. 175 del medesimo decreto; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare,  l'art.  7,
comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto  legislativo  n.
49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni  tra
il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione  di
bacino, attuata  ai  sensi  della  parte  terza  del  citato  decreto
legislativo n.  152  del  2006,  per  garantire  la  riduzione  delle
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita
e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per
il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016  n.  294,  recante  «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita'  di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale delle Alpi orientali e  determinazione  della  dotazione
organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi  orientali,
ai sensi dell'art. 63, comma 4,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016 di approvazione del Piano di  gestione  del  rischio  di
alluvioni dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali; 
  Visto il «Calendario e programma di lavori» per l'aggiornamento del
Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorita'
di  bacino  distrettuale  delle  Alpi  orientali   e   adottato   con
deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 3  del  27
dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
4 del 27 dicembre 2018 di presa d'atto della valutazione  preliminare
del rischio di alluvioni e individuazione delle  zone  per  le  quali
esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni nel distretto
idrografico delle Alpi  orientali,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
Piano di, gestione del rischio di alluvioni, ai sensi degli  articoli
4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
6 del 20 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe
della pericolosita' e del rischio di  alluvione  di  cui  all'art.  6
della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art.  14  della
direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi  adempimenti
comunitari; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
2 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento  del
Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui  all'art.  7  della
direttiva  2007/60/CE,  predisposto  ai  sensi  dell'art.  14   della
direttiva medesima; 
  Considerato che sul progetto di primo aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni si e' regolarmente svolta  la  fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9  della
direttiva  2007/60/CE,  in  eventuale  coordinamento  con   l'analoga
consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del piano di  cui
all'art.  14  della  direttiva  2000/60/CE,  al  fine  di  migliorare
l'efficacia di tali fasi; 
  Viste  le  note  trasmesse  dalla  ex  Direzione  generale  per  la
salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione  generale
per  la  sicurezza  del  suolo  e  dell'acqua  dell'allora  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  recanti
indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle
attivita'  del  secondo  ciclo  di  pianificazione  ai  sensi   della
direttiva 2007/60/CE, ed in  particolare  le  note  n.  24799  del  3
dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre
2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica prot. MATTM-145 del 14 maggio  2021
con il quale,  sulla  base  del  parere  espresso  dalla  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale  VIA-VAS  n.  10  del  26
marzo 2021 e'  stato  stabilito  che  l'aggiornamento  del  Piano  di
gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi  orientali
non deve essere sottoposto a valutazione strategica ambientale; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
3 del 21 dicembre 2021 (pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 29 del 4  febbraio  2022)  con  cui  e'  stato
adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio  di
alluvioni del Distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  composto
da: 
    a. relazione generale; 
    b. allegato I: Elementi tecnici di riferimento  nell'impostazione
del Piano; 
    c. allegato II: Schema delle schede interventi (reporting); 
    d. allegato III: Tabellone interventi; 
    e. allegato IV: Mappe di' allagabilita', pericolosita' e rischio; 
    f. allegato V: Norme tecniche di attuazione. 
  Considerato che nell'art. 16 e nell'allegato B delle Norme tecniche
di attuazione e' stato effettuato,  per  mero  errore  materiale,  un
richiamo  ai  Piani  stralcio  per  la  sicurezza  idraulica  e   una
trascrizione delle relative  disposizioni  che,  tuttavia,  risultano
incompatibili con quanto espresso negli  elaborati  di  aggiornamento
del plano di gestione  del  rischio  di  alluvioni  e  in  successive
discipline di settore; 
  Rilevata pertanto la necessita' di correggere l'errore materiale e,
per l'effetto: 
    - sostituire  i  commi  3  e  5  dell'art.  16,  esplicitando  la
cessazione di efficacia dei piani stralcio per la sicurezza idraulica
presenti nel distretto idrografico delle Alpi orientali; 
    - rettificare, di conseguenza, l'allegato B delle Norme  tecniche
di attuazione, mantenendo in esso solo le disposizioni  coordinate  a
scala distrettuale; 
  Vista la deliberazione n. 2 del  18  marzo  2022  della  Conferenza
istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale  delle
Alpi orientali recante la presa d'atto della  correzione  dell'errore
materiale presente nell'allegato V «Norme tecniche di attuazione» del
Piano di gestione del rischio di alluvioni, che sostituisce i commi 3
e 5 dell'art. 16 e  rettifica  l'Allegato  13  alle  norme  medesime,
adottato con deliberazione n. 3 del 21 dicembre 2021; 
  Visto il parere n. 96 espresso della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 25 maggio 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento  del  Piano
di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico  delle
Alpi orientali di cui all'articolo 7  della  direttiva  2007/60/CE  e
all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.